Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE di promozione turistico-culturale ALBERGHIAMO

ART.1  (Denominazione)

Con il presente atto, nel rispetto del codice civile è costituita l'associazione di promozione turistico-culturale, senza fini di lucro, denominata AlberghiAMo.

E' un'organizzazione che raggruppa i titolari e/o rappresentanti legali di società che gestiscono  strutture alberghiere, i direttori di albergo ed è  finalizzata allo svolgimento di attività mirate alla promozione della località sulla quale l'Associazione insiste, allo scopo di valorizzare, migliorare e stimolare, con creatività e innovazione, le relative risorse turistiche, culturali e ambientali.

In ogni sua iniziativa,  AlberghiaMO :

  • si pone in una prospettiva di rinnovamento e diffusione della cultura dell'ospitalità, in termini di risorsa strategica dell'offerta turistico-ricettiva, che esalti i valori dell'identità locale e sviluppi servizi che consentano all'ospite di fruire delle risorse in un'esperienza di vacanza gratificante;
  • all’assunzione e promozione di iniziative turistiche e culturali di carattere partecipativo (esposizioni, festival, visite guidate/animate, attività on-line, rassegne letterarie, cinematografiche e documentaristiche, manifestazioni sportive, performance e spettacoli artistici, ed eventuale gestione di strutture pubbliche considerate risorse strategiche ad attrarre e ospitare sul territorio tali iniziative..) per la valorizzazione della località e per la migliore accoglienza del turista.

 L’Associazione è aperta all’adesione di tutti coloro che intendono rappresentare la sintesi e l’unione di tutte le risorse umane ed economiche presenti nella località (commercianti, titolari di stabilimenti balneari, titolari di pubblici esercizi in genere, titolari di strutture ricettive, imprenditori ed altri soggetti anche pubblici) con effettivo e reale legame all’immagine, tradizione ed economia del territorio su cui l'Associazione stessa insiste e opera;

L'associazione Alberghiamo  è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, e la sua durata è illimitata.

ART.2  (Scopi)

            Alberghiamo persegue i seguenti scopi:

  1. promuovere la rappresentanza associativa tra gli albergatori che intendano approfondire e sviluppare azioni di promozione, di richiamo e di distribuzione delle offerte ricettive che tendano a promuovere/rinforzare l'identità dell'area;
  2. promuovere la cultura del turismo e dell'ospitalità partendo da iniziative di sensibilizzazione dei residenti e delle pubbliche amministrazioni che rinforzino l'identità della destinazione e arricchiscano l'esperienza dell'ospite;
  3. collaborare, nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia, con il Comune e con le altre realtà similari esistenti sul territorio regionale;
  4. promuovere lo sviluppo di un turismo “tutto l'anno” sia sulla costa che nell'entroterra, attraverso la fruizione congiunta delle risorse;
  5. favorire attività di contatto e selezione dei TO più interessanti, soprattutto esteri, per sviluppare relazioni commerciali;
  6. sviluppare e avviare azioni di marketing diretto; lanciare campagne promo-pubblicitarie all'estero dirette ad informare agenzie, buyer e pubblico finale sulle opportunità esistenti nel territorio;
  7. incentivare, tra gli albergatori il raggiungimento della giusta competenza, favorendo la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento circa le caratteristiche e l'evoluzione del settore;
  8. evidenziare le eventuali difformità di applicazione delle leggi riscontrate nell’amministrazione delle politiche del turismo regionali e comunali o in altre attività, poste in essere da soggetti pubblici e privati;
  9. apprestare servizi di consulenza a soggetti pubblici e privati;
  10. sensibilizzare le Istituzioni e gli enti pubblici a sviluppare politiche di indirizzo e incentivazione economica del settore turistico (sussidi, sgravi fiscali,..) partecipando attivamente alla loro formazione in quanto portatore di interesse.
  11. realizzare incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni su tematiche inerenti l'incremento e lo sviluppo turistico ed economico del territorio; nonché eventuali corsi di addestramento/prima risposta rivolti a coloro che hanno maggiori contatti con i turisti (vigili urbani, tassisti, addetti alle informazioni nel Comune, balneatori, commercianti) circa le principali risorse turistiche dell'area, le informazioni turistiche da fornire, la conoscenza di base di lingue estere;
  12. uso e gestione di strutture pubbliche (come Pala Congressi, Palazzetti dello Sport..), considerate risorse strategiche del territorio, attraverso convenzioni con Enti Pubblici, con il fine di attrarre e ospitare sul territorio grandi eventi di carattere partecipativo (esposizioni, festival,  mostre, rassegne letterarie, cinematografiche e documentaristiche, manifestazioni sportive, performance e spettacoli artistici, fiere, congressi internazionali e nazionali ecc..) che siano in grado di promuovere e rinforzare l'identità e la vocazione turistica dell'area;

ART.3  (Strutture)

Il Comitato Alberghiamo ha sede legale in Italia a Montesilvano, in Via Lago Trasimeno 8, presso Hotel Antagos.

ART.4 (Entrate e patrimonio)

Le entrate del Comitato sono costituite da:

  1. contributo associativo annuo dei soci;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
  7. contributi derivanti da sponsorizzazioni;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  9. entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;
  10. altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione turistico sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Il patrimonio è costituito da:

  1. fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
  2. contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità
  3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.

La gestione del patrimonio è curata da un Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART.5 (Categorie di Soci)

I soci del Comitato si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. Soci Fondatori, coloro che l'hanno costituito e che sottoscrivono in data odierna il presente Statuto;
  2. Soci Promotori: coloro che aderiscono all’Associazione, essendo titolari e/o rappresentanti legali di società che gestiscono strutture alberghiere, nonché i direttori di albergo;
  3. Soci Sostenitori: i terzi che ne condividono lo scopo come i turisti, commercianti, titolari di stabilimenti balneari, titolari di pubblici esercizi in genere, titolari di strutture ricettive, imprenditori ed altri soggetti che operano nel territorio. Non hanno diritto di voto alle Assemblee.
  4. Soci Onorari, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno quattro soci fondatori, e che si sono distinti ed impegnati nel campo della promozione del turismo, dell'arte e della cultura. I soci onorari vengono informati sulle attività dell'associazione Alberghiamo e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

L'ammissione all' associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

ART.7 (Doveri dei Soci)

Tutti i soci, a qualsiasi categoria professionale appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi del Comitato Alberghiamo. I soci, in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; Essi, inoltre, hanno il dovere di:

  1. non contrastare l’attività e le iniziative associative e di comportarsi correttamente nei suoi confronti e verso gli altri soci indistintamente dalla categoria di appartenenza.
  2. pagare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;

Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito anche a mezzo e-mail, pec, fax o lettera raccomandata a/r.

ART.8 (Diritti dei Soci)

Tutti i soci hanno diritto di:

  1. frequentare i locali della sede del Comitato Alberghiamo;
  2. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
  3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie ove previsto dal presente statuto;
  4. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART.9 (Perdita di qualità di Socio)

La qualità di socio del Comitato alberghiamo si perde:

  1. per dimissioni, che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
  2. per morosità, e ciò avviene automaticamente se la quota annuale non risulta versata entro il 31 Marzo dell’anno solare in corso;
  3. per espulsione in conseguenza di quanto previsto all’articolo 7 del presente statuto.
  4. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione.
  5. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione;
  6. per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive o condanne penali definitive;

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.10 (Organi dell’associazione)

Gli organi di sono:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Tesoriere.

ART. 11 – Assemblea dei Soci  (Modalità di convocazione e partecipazione)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Essa viene fissata con avviso da spedire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo  lettera- fax o posta elettronica. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a cinque giorni. La convocazione delle assemblee dovrà contenere:

  • L’ indicazione del luogo dove sarà tenuta l’assemblea;
  • L’ indicazione dell’ora della prima e della seconda convocazione;
  • L’ ordine del giorno dell’assemblea.

Le  votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito.

Per le deliberazioni concernenti persone, il voto sarà, tuttavia, sempre espresso con scrutinio segreto.

In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente dell'organo può delegare un altro componente dell'organo stesso, comunicandolo in associazione. Ogni componente può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

ART. 12  (Assemblea straordinaria dei Soci)

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d’impedimento dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta dei due terzi degli associati. Essa inoltre delibera su:

  • Gli acquisti di beni immobili;
  • La determinazione dei contributi straordinari a carico dei soci fondatori ed ordinari;
  • Le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
  • Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 13 ( Assemblea Ordinaria dei soci)

L'assemblea è costituita da tutti i componenti dell'associazione .

L'assemblea approva i progetti e i programmi predisposti dal consiglio direttivo per l'attuazione delle finalità dell'associazione

L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :

  • esame della relazione annuale, culturale e finanziaria;
  • l’ approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
  • l’approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni tre anni per:

  • L’elezione ed il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo;
  • L’elezione ed il rinnovo del Tesoriere;

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la maggioranza assoluta dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente qualunque sia il numero dei Soci presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

 

ART. 14 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Tesoriere e da quattro (4) consiglieri eletti fra i componenti di Alberghiamo. Al suo interno vengono scelti con voto palese il Vice-Presidente ed il segretario.

Le modalità di convocazione e di voto sono le medesime previste per l’Assemblea dei Soci, all’art. 11, con l’esclusione delle conferimento della delega ad altro componente.

Il Consiglio direttivo:

  1. a) elabora iniziative e progetti per l'attuazione delle finalità dell'associazione;
  2. b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
  3. c) può proporre, elaborare o attuare progetti e iniziative che non contrastino con quanto deliberato dall'assemblea dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto dalla carica il componente del consiglio stesso che sia risultato assente a tre riunioni consecutive.

ART.15  (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo; Egli convoca e presiede l’Assemblea, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Cura i rapporti con la stampa locale in accordo con tutti gli aderenti.

ART.16  (Vice Presidente)

Il Vice Presidente in sostituzione e/o assenza del Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.

ART.17  (Tesoriere)

Il Tesoriere:

  • Cura l'amministrazione straordinaria;
  • Redige i bilanci consuntivo e preventivo;
  • Provvede alla gestione delle entrate;
  • Provvede, con firma congiunta a quella del Presidente, alle spese straordinarie dell'Associazione.

Viene nominato direttamente dal Presidente, anche tra i non eletti nel Consiglio Direttivo. Può corrispondere anche ad altre cariche, diverse da quella del Presidente.

ART.18 ( durata in carica del Consiglio Direttivo)

  1. I componenti degli organi del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio.
  2. I componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente sono rieleggibili per più mandati.

ART.19 (Esercizio finanziario)

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, nonché del bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ART.20 (Scioglimento)

L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera, con voto favorevole di ¾ degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dall’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART.21 (Legislazione vigente)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal codice civile, il riferimento alla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

 

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